È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.»
Delitto di Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte | |
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Fonte | Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 |
Disposizioni | art. 11 |
Competenza | tribunale |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da 6 mesi a 4 anni |
La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (anche nota come frode sottrattiva[1]) è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.